L’art. 29 del DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”) convertito dalla Legge n. 34/2022, proroga anche per il 2022 le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, per i terreni e le partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2022.
La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali previa redazione da parte di un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) di una perizia di stima asseverata che accerti il valore della partecipazione o del terreno.
E’ importante ricordare che l’imposta sostitutiva da corrispondersi nella misura del 14% non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.
Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato alternativamente in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (che dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo). In questo caso, entro il 15 novembre 2022 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.